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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 329
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare (2 c.p.m.p.) o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la...

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