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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 356
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032 (...

Note:
(1)

La multa originaria non inferiore a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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