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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 478
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale (357), che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o...

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