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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 314
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Peculato

(1)

Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(2)

La parola: «tre» è stata sostituita dalla parola: quattro» dall'art. 1, comma 75, lett. c), della L. 6 novembre 2012, n. 190. La sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 27 maggio 2015, n. 69, ha confermato la pena di quattro anni nel minimo.

(3)

Le parole: «da quattro a dieci anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi» dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 27 maggio 2015, n. 69.

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