News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 378
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Favoreggiamento personale

(1)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (2) o...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(3)

Le parole: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» sono state inserite dall'art. 10, comma 9, della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(4)

Le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono state così sostituite dalle attuali: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti» dall'art. 10, comma 9, della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 della L. 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

(6)

La multa originaria fino a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(7)

Per un caso particolare di non punibilità si veda l'art. 1, lett. b) della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?