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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 484
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o...

Note:
(1)

La multa originaria fino a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n, 689, in tema di depenalizzazione.

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