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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 305
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici...

Note:
(1)

La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete al giudice di merito disapplicare gli artt. 330 (ora abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 305 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 della Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 di questo codice.

(2)

Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

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