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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 422
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Strage

(1)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica...

Note:
(1)

Si veda la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(3)

L'art. 1 del D.L. 27 settembre 1999, n. 330, convertito, senza modificazioni, nella L. 23 novembre 1999, n. 438, dispone che per i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, ed aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 285 e 422 del codice penale, il termine di durata massima delle indagini preliminari sia di quattro anni, ove ricorra l'ipotesi di cui alla lett. b) del secondo comma dell'art. 407 c.p.p.

(4)

Si veda l'art. 9 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, modificato dall'art. 13 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 27 dicembre 2002, n. 284 che così dispone:

«9. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di sei anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale».

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