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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 416
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Associazione per delinquere

(1) (2)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

Per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope si veda l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

(3)

Le parole: «, 601 bis» sono state inserite dall'art. 2 della L. 11 dicembre 2016, n. 236.

(4)

Le parole: «600, 601 e 602» sono state così sostituite dalle attuali: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(5)

Le parole: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,» sono state inserite dall'art. 2 della L. 11 dicembre 2016, n. 236.

(6)

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i delitti di cui a questo comma, nonché per quelli per cui l'associazione sia finalizzata alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis e 630.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

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