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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 343
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Oltraggio a un magistrato in udienza

(1) (2)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ...

Note:
(1)

Vedi nota sub art. 336.

(2)

A norma dell'art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti di riforma alla legislazione penale, non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 di questo codice, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato, abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

(3)

Le parole: «fino a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi a tre anni» dall'art. 7, comma 1, lett. b ter), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

(4)

Le originarie parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono state sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione fino a tre anni», dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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