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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 322
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Istigazione alla corruzione

(1)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale (357) o a un incaricato di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 12 della L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(2)

Le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono state così sostituite dalle attuali: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), della L. 6 novembre 2012, n. 190.

(3)

Le parole «il colpevole» sono state inserite dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 2), della L. 6 novembre 2012, n. 190.

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