News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 372
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito...

Note:
(1)

Le parole: «o alla Corte penale internazionale» sono state inserite dall'art. 10, comma 5, della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(2)

L'originaria pena da sei mesi a tre anni è stata così aumentata dall'art. 11, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(3)

L'art. 4 della L. 17 maggio 1988, n. 172, recante istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo, prevede che, per le audizioni a testimonianza davanti alle suddette commissioni, si applichino le disposizioni degli artt. 366 e 372 di questo codice.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?