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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 424
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Danneggiamento seguito da incendio

(1)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, ...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

Le parole: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423 bis,» sono state inserite dall'art. 1, comma 2, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, nella L. 6 ottobre 2000, n. 275. Questa stessa modifica è stata disposta anche dall'art. 11, comma 2, della L. 21 novembre 2000, n. 353.

(3)

Le parole: «dell'articolo precedente» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 1, comma 3, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, nella L. 6 ottobre 2000, n. 275. Questa stessa modifica è stata disposta anche dall'art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 2000, n. 353.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 4, della L. 21 novembre 2000, n. 353.

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