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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 368
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Calunnia

(1)

Chiunque, con denunzia (331 e 333...

Note:
(1)

L'art. 22 della L. 11 gennaio 2018, n. 6, stabilisce che le pene previste da questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

(2)

Le parole: «o alla Corte penale internazionale» sono state inserite dall'art. 10, comma 3, della L. 20 dicembre 2012, n. 237.

(3)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

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