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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 307
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità,...

Note:
(1)

Le originarie parole: «dà rifugio o fornisce il vitto» sono state così sostituite dalle attuali: «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione» dall'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2)

Le originarie parole: «se il rifugio o il vitto sono prestati» sono state così sostituite dalle attuali: «se l'assistenza è prestata» dall'art. 1, comma 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(3)

Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti, nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione, si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

(4)

Le parole: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 6.

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