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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 411
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

(1)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

...

Note:
(1)

Per l'uso scientifico e terapeutico di parti di cadavere si veda la L. 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 della L. 30 marzo 2001, n. 130.

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