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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 459
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla...

Note:
(1)

Le pene detentive massime che risultano applicabili alle varie ipotesi sono le seguenti:

a) ipotesi riferibile all'art. 453: 8 anni;

b) ipotesi riferibile all'art. 455, rapportato all'art. 453: 5 anni e 4 mesi;

c) ipotesi riferibile all'art. 455, rapportato all'art. 454: 2 anni, 2 mesi e 20 giorni;

d) ipotesi riferibile all'art. 457: 4 mesi.

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