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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 347
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni (287).

Alla stessa pena soggiace il...

Note:
(1)

Per quanto riguarda gli amministratori locali si veda la L. 1° giugno 1977, n. 286, recante norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

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