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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 417
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Misura di sicurezza

(1)

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (2), è sempre ordinata una misura di sicurezza...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così modificato dall'art. 5 della L. 23 dicembre 1982, n. 936, recante integrazioni e modifiche alla L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

(2)

Il richiamo ai «due articoli precedenti» è ora da intendersi riferito agli artt. 416 e 416 bis.

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