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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 377 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 20 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

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