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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 353
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Turbata libertà degli incanti

(1)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

Le parole: «fino a due anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi a cinque anni» dall'art. 9 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

(3)

La multa originaria da L. 1.000 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(4)

La multa originaria da L. 5.000 a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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