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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 330
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

(Omissis) (1) .

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11 della L. 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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