News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 497 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

(1)

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 10, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

(2)

Le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione da due a cinque anni» dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?