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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2492
Bilancio finale di liquidazione

(1)

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2453. (Bilancio finale di liquidazione). Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti».

(2)

Le parole: «della revisione contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 30, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 40, comma 12 ter, lett. a), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.

(4)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 40, comma 12 ter, lett. a), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.

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