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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2431
Soprapprezzo delle azioni

(1)

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2431. (Sovraprezzo delle azioni). Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430».

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