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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2433 bis
Acconti sui dividendi

(1)

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2433 bis. (Acconti sui dividendi). La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede».

(2)

Le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono state così sostituite dalle attuali: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico», dall'art. 37, comma 18, lett. a), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(3)

Le parole: «della società di revisione» sono state così sostituite dalle attuali: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 18, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(4)

Le parole: «del controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «della revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 18, lett. c), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

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