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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2478
Libri sociali obbligatori

(1)

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo dei corrispondenti articoli previgenti:

«2490. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenere estratti a proprie spese».

«2490 bis . (Contratti con il socio unico). I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.

I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione».

(2)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 16, comma 12 septies, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

(3)

Le parole: «o del revisore nominati» sono state così sostituite dalle attuali: «nominato» dall'art. 37, comma 27, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(4)

Le parole: «I primi tre libri», sono state così sostituite dalle parole: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma», dall'art. 16, comma 12 septies, lett. b), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

(5)

Le parole: «e il quarto», sono state così sostituite dalle parole: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto», dall'art. 16, comma 12 septies, lett. b), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

(6)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 37, comma 27, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

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