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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2407
Responsabilità

(1) (2)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente alla modifica del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6:

«2407. (Responsabilità). I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».

(2)

Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 1 della L. 14 marzo 2025, n. 35.

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