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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2435
Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni

(1)

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. [Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità limitata].

[Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione].

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

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