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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2449
Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

(1) (2)

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L. 25 febbraio 2008, n. 34. Il successivo comma 2 dello stesso articolo così dispone:

«2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statuarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1».

(2)

Si riporta il testo del corrispondente articolo antecedente alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2004:

«2458. (Società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici). Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea».

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