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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2413
Riduzione del capitale

(1)

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2412. (Riduzione del capitale). La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione».

(2)

Le parole: «e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. u), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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