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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2484
Cause di scioglimento

(1)

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo dei corrispondenti articoli previgenti:

«2448. (Cause di scioglimento). La società per azioni si scioglie:

1 ) per il decorso del termine;

2 ) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3 ) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4 ) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447;

5 ) per deliberazione dell'assemblea;

6 ) per altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali».

«2497. (Scioglimento e liquidazione). Allo scioglimento e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'articolo 2486 per l'assemblea straordinaria.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:

a ) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;

b ) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;

c ) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2475 bis».

«2497 bis . (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese). Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni dell'articolo 2457 ter».

(2)

A norma dell'art. 380, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il numero 7) è stato aggiunto il seguente:

7 bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata..

A norma dell'art. 389, comma 1, del medesimo provvedimento, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 40, tali disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021.

(2)

A norma dell'art. 8, comma 1, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento), l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter di cui a questo codice, e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui a questo numero, e 2545 duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

(3)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 380, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dall'art. 39, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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