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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2447 quinquies
Diritti dei creditori

Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare nè, salvo che per la parte spettante alla...

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