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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2476
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

(1)

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società....

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2489. (Controllo individuale del socio). Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

È nullo ogni patto contrario».

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 378, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14.

A norma dell'art. 389, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto (Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019).

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