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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2416
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

(1) (2)

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2416. (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti».

(2)
(3)

Le originarie parole: «Le quote previste dall'articolo 2377 si intendono riferite» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. aa), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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