
Si riporta il testo previgente:
«2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni, effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta ed il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve”;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
13) la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono».
Le parole: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» sono state così sostituite dalle seguenti: «costi di sviluppo», dall'art. 6, comma 9, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «materiali e» sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 18, comma 1, lett. b) del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
L'originaria parola: «determinabile» è stata così sostituita dall'attuale: «rilevante» dall'art. 18, comma 1, lett. c) del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 9, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questo numero è stato così sostituito dall'attuale, dall'art. 6, comma 9, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 9, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questo numero è stato così sostituito dall'attuale, dall'art. 6, comma 9, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli» sono state inserite dall'art. 6, comma 9, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria» sono state inserite dall'art. 6, comma 9, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questo numero è stato inserito dall'art. 37, comma 16, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.
Le parole: «, i warrants, le opzioni» sono state inserite dall'art. 6, comma 9, lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 9, lett. h), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 3 novembre 2008, n. 173.
Questo numero è stato aggiunto dall'art. 6, comma 9, lett. i), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questo comma è stato così sostituito dall'attuale, dall'art. 6, comma 9, lett. l), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.