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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2406
Omissioni degli amministratori

(1)

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2406. (Omissioni degli amministratori). Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori».

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