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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2487 bis
Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

(1)

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2450 bis . (Pubblicazione della nomina dei liquidatori). La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

[I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe].

[I liquidatori devono inoltre richiedere entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma]».

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 380, comma 2, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dall'art. 39, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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