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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2402
Retribuzione

(1)

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2402. (Retribuzione). La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio».

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