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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2469
Trasferimento delle partecipazioni

(1)

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili (2) per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2479. (Trasferimento della quota). Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».

(2)

La parola: «trasmissibili» è stata così sostituita dall'art. 5, lett. nn), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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