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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2471
Espropriazione della partecipazione

(1)

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2480. (Espropriazione della quota). La quota può formare oggetto di espropriazione.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio».

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 16, comma 12 quinquies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

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