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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2414
Contenuto delle obbligazioni

(1)

I titoli obbligazionari devono indicare:

1) la denominazione,...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2413. (Contenuto delle obbligazioni). Le obbligazioni devono indicare:

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;

4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;

5) le garanzie da cui sono assistite».

(2)

Questo numero è stato inserito dall'art. 5, lett. v), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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