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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2403 bis
Poteri del collegio sindacale

(1)

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2403 bis. (Collaboratori del sindaco). Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate».

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