
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di...
Si riporta il testo previgente:
«2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma».
L'ultimo periodo del presente comma: «Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta» è stato così sostituito dall'attuale: «Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese» dall'art. 44, comma 4, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.
L'originaria parola: «sui» è stata sostituita dall'attuale: «in» dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
Le parole: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione» sono state inserite dall'art. 44, comma 4, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «o nel sistema multilaterale di negoziazione» sono state inserite dall'art. 44, comma 4, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «cinque sedute» sono state così sostituite dalle seguenti: «due sedute» dall'art. 44, comma 4, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti» dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
Le parole: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione» sono state inserite dall'art. 44, comma 4, lett. c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono state sostituite dalle parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» dall'art. 37, comma 21, lett. a), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. Le parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» sono state, a loro volta, da ultimo così sostituite dalle attuali: «da un revisore legale o da una società di revisione legale» dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
Le parole: «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali» sono state aggiunte dall'art. 44, comma 4, lett. c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
Le parole: «del controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «della revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 21, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.
Le parole: «Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.» sono state così sostituite dalle attuali: «Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.» dall'art. 1, comma 7, del D.L.vo 29 novembre 2010, n. 224.
Le originarie parole: «in borsa» sono state così sostituite dalle attuali: «in mercati regolamentati» dall'art. 19, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
Le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono state così sostituite dalle attuali: «per le» dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.