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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2489
Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

(1)

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2452. (Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori). Oltre che agli obblighi di cui all'articolo 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma e 2310.

I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'articolo 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

Le disposizioni dell'articolo 2450 bis, primo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma».

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