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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2450
Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

(1) (2)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo...

Note:
(1)

Si riporta il testo dei corrispondenti articoli previgenti:

«2459. (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente».

«2460. (Presidenza del collegio sindacale). Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi».

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