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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2464
Conferimenti

(1)

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2476. (Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori). Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 bis.

In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi».

(2)

Le parole: «presso una banca» sono state così sostituite dalle attuali: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo» dall'art. 9, comma 15 bis, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

(3)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 9, comma 15 bis, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

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