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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2409 septies
Scambio di informazioni

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti (1) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Note:
(1)

Le parole: «del controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «della revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 10, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

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