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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2488
Organi sociali

(1)

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2451. (Organi sociali durante la liquidazione). Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa».

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