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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2456
Revoca degli amministratori

(1)

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2466. (Revoca degli amministratori). La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni».

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